Cittadinanza italiana

Cittadinanza italiana: che cos’è

La cittadinanza è il riconoscimento da parte dello Stato dei diritti civili e politici del cittadino. Ecco i principali modi per ottenere la cittadinanza italiana.

Per matrimonio o unione civile

Il coniuge straniero (o la parte dell’unione civile) di un cittadino italiano può presentare domanda di cittadinanza al prefetto del luogo di residenza in Italia o al consolato italiano competente. La domanda si presenta in via telematica sul sito del Ministero dell’Interno, con un contributo di 250 euro da versare con apposito bollettino postale.

Requisiti principali:

  • 2 anni di residenza legale in Italia dalla data del matrimonio, oppure 3 anni se si risiede all’estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • nessuno scioglimento, annullamento o separazione legale al momento del decreto di concessione;
  • assenza di precedenti penali rilevanti e di motivi ostativi legati alla sicurezza della Repubblica;
  • conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento).

Per residenza

Lo straniero può presentare domanda dopo un periodo di residenza legale in Italia: 4 anni per i cittadini dell’Unione europea, 5 anni per rifugiati e apolidi e 10 anni per i cittadini non comunitari (con riduzioni per alcune categorie previste dalla legge). Anche in questo caso la domanda si presenta online sul sito del Ministero dell’Interno con il versamento di 250 euro.

La cittadinanza viene concessa dopo la valutazione di:

  • autosufficienza economica;
  • regolarità degli obblighi fiscali;
  • assenza di precedenti penali;
  • livello di inserimento socio-culturale in Italia;
  • conoscenza della lingua italiana, almeno di livello B1.

Per legge le domande per matrimonio e per residenza vanno definite entro un termine che oggi è di circa tre anni dalla presentazione, ma nella pratica i tempi possono variare.

Per servizio alle dipendenze dello Stato italiano

Lo straniero che ha prestato servizio per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, può presentare domanda di cittadinanza. In questo caso non è richiesta la residenza in Italia. La domanda si presenta solo online, con il contributo di 250 euro.

Per discendenza (iure sanguinis)

Chi è nato all’estero e discende da un cittadino italiano può chiedere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Con la riforma del 2025 (Legge 74/2025) la trasmissione automatica per discendenza è stata limitata: oggi si è cittadini per discendenza se almeno un genitore o un nonno è o era cittadino italiano e non ha perso la cittadinanza, con alcune eccezioni, mentre per i discendenti più lontani sono previsti solo casi particolari. La normativa è recente e in evoluzione: valuta insieme ai nostri consulenti se hai i requisiti.

La domanda si presenta al consolato italiano del Paese di residenza oppure, in Italia, al Comune di residenza. In Italia occorre anche:

  • dichiarare la presenza in questura entro 8 giorni dall’ingresso (per soggiorni regolari fino a 3 mesi);
  • chiedere la residenza al Comune, allegando la documentazione per il riconoscimento della cittadinanza;
  • richiedere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, per rimanere in Italia oltre i 3 mesi fino all’esito della pratica.

Occorre dimostrare la discendenza dall’avo italiano e la continuità nella trasmissione della cittadinanza, senza interruzioni, fino al richiedente.

Per nascita in Italia

Chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha risieduto legalmente e senza interruzioni fino ai 18 anni può diventare cittadino italiano, presentando la dichiarazione al Comune di residenza entro un anno dal compimento della maggiore età.

Le norme sulla cittadinanza sono state modificate di recente e possono cambiare ancora. Importi, requisiti e tempi vanno sempre verificati con i nostri consulenti prima di presentare la domanda.

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