Protezione internazionale

Chi può richiederla

Chi si trova fuori dal proprio Paese d’origine perché fugge da persecuzioni, torture o guerra può chiedere la protezione internazionale allo Stato italiano.

La domanda

La domanda si presenta in questura o alla polizia di frontiera. In attesa della decisione della Commissione territoriale competente, la questura rilascia un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Se la Commissione non ha ancora deciso quando il permesso sta per scadere, il richiedente può chiederne il rinnovo.

Status di rifugiato, protezione sussidiaria e altre forme di protezione

La Commissione territoriale può riconoscere:

  • lo status di rifugiato, a chi si trova fuori dal proprio Paese perché ha un fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinione politica: la questura rilascia un permesso per asilo;
  • la protezione sussidiaria, a chi non ha i requisiti per essere rifugiato ma rischierebbe un danno grave se tornasse nel proprio Paese: la questura rilascia un permesso per protezione sussidiaria.

In alternativa, a seguito della valutazione della Commissione, la questura può rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, la cui disciplina è stata modificata più volte negli ultimi anni. Sono inoltre previsti altri permessi per situazioni particolarmente meritevoli di tutela, come:

  • protezione sociale;
  • vittime di violenza domestica;
  • vittime di sfruttamento lavorativo;
  • cure mediche;
  • calamità;
  • atti di particolare valore civile.

Le regole in materia cambiano spesso: per sapere quali sono in vigore e quali tutele spettano nel tuo caso, rivolgiti ai nostri operatori.

Ricongiungimento familiare

Per la richiesta di ricongiungimento familiare a favore dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione del reddito né dell’idoneità dell’alloggio.

Protezione internazionale e permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo

I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria possono chiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo dopo 5 anni di soggiorno. In questo caso non è richiesta la documentazione sull’idoneità dell’alloggio (basta indicare un luogo di dimora) e non è previsto il test di italiano, che invece è obbligatorio per i familiari che richiedono lo stesso permesso.

Per maggiori informazioni e assistenza, rivolgiti alla sede CCL più vicina.

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