Visto di ingresso e permesso di soggiorno

Visto di ingresso: che cos’è

Il visto di ingresso è l’autorizzazione necessaria per entrare in Italia. Si può richiedere per turismo, lavoro (subordinato, stagionale, autonomo), motivi familiari, studio, tirocinio, formazione professionale e altri motivi. Si divide in due tipologie, in base alla durata del soggiorno:

  • visto Schengen uniforme (VSU): per transito o soggiorni brevi, inferiori a 3 mesi (per alcuni Paesi non è richiesto per turismo);
  • visto nazionale (VN): per soggiorni di lunga durata, superiori a 3 mesi.

Il visto va richiesto all’autorità consolare italiana del Paese di origine o di residenza.

Permesso di soggiorno: che cos’è e come richiederlo

Il permesso di soggiorno è il documento che attesta la regolarità della presenza dello straniero in Italia. Viene rilasciato, su presentazione del visto di ingresso e di altra documentazione, per i motivi indicati nel visto, e il suo titolare ha gli stessi diritti previsti per quel motivo di soggiorno.

Per soggiorni superiori a 3 mesi, il permesso va richiesto alla questura competente entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Anche ai minori stranieri (0-18 anni) viene rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo. La domanda si invia tramite il kit postale (presso un Patronato come CCL o un ufficio postale abilitato); la questura convoca poi il richiedente per il rilevamento delle impronte.

Contributo di soggiorno

Per ogni richiesta di rilascio o rinnovo è previsto il pagamento di un contributo, che varia in base alla durata del permesso, in aggiunta al costo del permesso elettronico (30,46 euro), alle spese postali e alla marca da bollo:

  • da 3 mesi a 1 anno: 40 euro;
  • da 1 a 2 anni: 50 euro;
  • permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, lavoro altamente specializzato e trasferimenti intra-societari: 100 euro.

Non pagano il contributo i minori di 18 anni, i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale e chi richiede conversione, aggiornamento o duplicato del permesso. Gli importi possono cambiare: verifica sempre quelli in vigore con i nostri operatori.

Durata e rinnovo

La durata del permesso dipende dal motivo del soggiorno: ad esempio dalla durata del contratto di lavoro o del permesso del familiare che mantiene lo straniero. Il rinnovo va richiesto almeno 60 giorni prima della scadenza; in via eccezionale è consentito fino a 60 giorni dopo la scadenza.

L’accordo di integrazione: che cos’è

Gli stranieri con più di 16 anni che chiedono un permesso di soggiorno di almeno un anno devono sottoscrivere l’accordo di integrazione. L’accordo impegna a rispettare la Carta dei valori della cittadinanza e a partecipare a iniziative di integrazione per conoscere la lingua italiana, i principi della Costituzione e la vita civile in Italia. A tal fine è possibile seguire gratuitamente una sessione di formazione civica presso lo Sportello unico per l’immigrazione (SUI) della prefettura.

L’accordo è articolato per crediti, dura 1 o 2 anni in base al permesso richiesto e all’atto della firma vengono assegnati 16 crediti. Non devono sottoscriverlo:

  • gli stranieri con patologie o disabilità che limitano gravemente l’autosufficienza o con gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale;
  • i minori non accompagnati o sotto tutela e le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento (che devono completare un proprio progetto di integrazione sociale);
  • i titolari di permesso per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi familiari, permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo e le altre categorie previste dalla legge.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e le norme cambiano spesso: per verificare la tua situazione e i requisiti aggiornati, rivolgiti ai nostri operatori.

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